Agevolazioni

Detrazione Fiscale
Bonus casa
Ecobonus
Ristrutturazione edilizia
Riqualificazione energetica impianto
Riqualificazione energetica globale immobile
Aliquota
50%
50%
50%
Valida fino al
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
Modalità erogazione
10 rate annuali (detr. IRPEF/IRES)
10 rate annuali (detr. IRPEF/IRES)
10 rate annuali (detr. IRPEF/IRES)
Massimale incentivo
96.000 €
30.000 € (per unità immobiliare)
100.000 € (per unità immobiliare)
Nuovo impianto
Si
Si
Si
GPL
Si
Si
Si
Gas Naturale
Si
Si
Si
Biomassa
Si
Si
Si
Gasolio, BTZ
Si
Si
Si
Chi può usufruire
Privati
Privati ed Aziende
Privati ed Aziende
Quali edifici
Abitazioni
Abitazioni/Aziende
Abitazioni/Aziende
Requisiti prodotto
"4 stelle"* in sostituzione di biomassa, "5 stelle"* per altre soluzioni (gasolio, gas, etc...) o nuove installazioni. Dichiarazioni DoP
"4 stelle"* in sostituzione di biomassa, "5 stelle"* per altre soluzioni (gasolio, gas, etc...) o nuove installazioni. Dichiarazioni DoP o DoC
"4 stelle"* in sostituzione di biomassa, "5 stelle"* per altre soluzioni (gasolio, gas, etc...) o nuove installazioni. Dichiarazioni DoP o DoC
Vincoli
Fatture corrette, Pagamento con bonifico specifico, Uso combustibile conforme
Fatture corrette, Pagamento con bonifico specifico, Uso combustibile conforme, Asseverazione risparmio energetico
Fatture corrette, Pagamento con bonifico specifico, Uso combustibile conforme, Asseverazione risparmio energetico, Rispetto limiti di trasmittenza infissi nelle zone C, D, E, F
Trasmissione dati a ENEA
OBBLIGATORIA (90 giorni data fine lavori)
OBBLIGATORIA (90 giorni data fine lavori)
OBBLIGATORIA (90 giorni data fine lavori)
Ecobonus
Riqualificazione energetica impianto
Aliquota
50%
Valida fino al
31/12/2022
Modalità erogazione
10 rate annuali (detr. IRPEF/IRES)
Massimale incentivo
30.000 € (per unità immobiliare)
Nuovo impianto
Si
GPL
Si
Gas Naturale
Si
Biomassa
Si
Gasolio, BTZ
Si
Chi può usufruire
Privati ed Aziende
Quali edifici
Abitazioni/Aziende
Requisiti prodotto
"4 stelle"* in sostituzione di biomassa, "5 stelle"* per altre soluzioni (gasolio, gas, etc...) o nuove installazioni. Dichiarazioni DoP o DoC
Vincoli
Fatture corrette, Pagamento con bonifico specifico, Uso combustibile conforme, Asseverazione risparmio energetico
Trasmissione dati a ENEA
OBBLIGATORIA (90 giorni data fine lavori)
Ecobonus
Riqualificazione energetica globale immobile
Aliquota
50%
Valida fino al
31/12/2022
Modalità erogazione
10 rate annuali (detr. IRPEF/IRES)
Massimale incentivo
100.000 € (per unità immobiliare)
Nuovo impianto
Si
GPL
Si
Gas Naturale
Si
Biomassa
Si
Gasolio, BTZ
Si
Chi può usufruire
Privati ed Aziende
Quali edifici
Abitazioni/Aziende
Requisiti prodotto
"4 stelle"* in sostituzione di biomassa, "5 stelle"* per altre soluzioni (gasolio, gas, etc...) o nuove installazioni. Dichiarazioni DoP o DoC
Vincoli
Fatture corrette, Pagamento con bonifico specifico, Uso combustibile conforme, Asseverazione risparmio energetico, Rispetto limiti di trasmittenza infissi nelle zone C, D, E, F
Trasmissione dati a ENEA
OBBLIGATORIA (90 giorni data fine lavori)


BONUS-CASA: DETRAZIONE FISCALE AL 50% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Anche per l’anno 2022 è stata confermata la detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione Edilizia, meglio nota anche come BONUS CASA

Questo incentivo è disciplinato dall’art. 16 bis, lett. h) del Dpr 917/1986 e prevede una detrazione fiscale del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata da privati su immobili residenziali anche per l'acquisto di una stufa, una cucina o un camino a legna o a pellet effettuato fino al 31/12/2022, a patto che l'acquisto rientri all'interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e questa detrazione prevede sempre rate annuali (10) di pari importo da dedurre dall’imponibile IRPEF del soggetto.

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di opere edilizie come specificato alla lettera h) dell’articolo 16 del Dpr sopra indicato: è quindi sufficiente la semplice installazione / sostituzione dell’apparecchio a biomassa, in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici.

La Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e l’installazione di camini e stufe a biomassa certificati 4 stelle o superiore se sostituiscono un altro impianto a biomassa o 5 stelle nel caso di altre sostituzioni (gasolio, gas, etc…) o nuove installazioni.  

Il nuovo apparecchio inoltre, ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale, deve essere installato da un Professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti, con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008.

Il combustibile da utilizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore nel suo libretto di istruzioni, dove è indicata la classe di qualità del pellet da utilizzare in riferimento alla norma ISO 17225-2.

Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante i seguenti dati:

  1. Causale del versamento con riferimento alla norma: Articolo 16-bis del Dpr 917/1986
  2. Numero fattura con data
  3. Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  4. Codice fiscale del beneficiario della detrazione

Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per l’impianto e l’attestato del Produttore scaricabile nella pagina dedicata al prodotto specifico.

Infine, anche per il 2022, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre messo a disposizione una guida riepilogativa che riassume le regole di applicazione ed i vincoli relativi che vi invitiamo a leggere per ulterior informazioni.




ECOBONUS: DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Questa sezione delle detrazioni fiscali, conosciuta come ECOBONUS, è suddivisa in due distinte opportunità collegate al tipo di “lavoro” che viene effettuato sull’immobile.

Si può avere quindi una applicazione - ed una aliquota relativa - per la semplice riqualificazione del solo generatore oppure una - con aliquota diversa - per la riqualificazione globale dell’intero immobile.

2.a ECOBONUS: Detrazione fiscale al 50% per interventi di Riqualificazione Energetica all'impianto (Comma 347)

A partire dal 01/01/2018 con validità fino a 31/12/2022, le spese sostenute da privati e aziende per l’acquisto, la sostituzione (totale o parziale) o la nuova installazione di impianti a biomasse combustibili per il riscaldamento domestico invernale possono godere di una detrazione fiscale del 50% in dieci anni (tramite 10 rate annuali di pari importo), fino ad un valore massimo di 30.000 euro per unità immobiliare. In questa specifica detrazione rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, con un rendimento non inferiore all’85% e che sono in possesso del certificato ambientale che dimostri l'appartenenza del generatore alla classe "4 stelle" o "5 stelle" secondo le indicazioni definite dal D.M. 186/2017.

A questo riguardo, con l'entrata in vigore del DLGS 199/2021 – allegato IV -, per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 13/06/2022, l'accesso alle detrazioni Ecobonus per i generatori di calore alimentati con biomassa e' subordinato alle seguenti regole: 

  1. a) nel caso di sostituzione di un altro impianto a biomasse, il nuovo generatore dovrà avere la certificazione ambientale con classe di qualita' “4 stelle” o superiore
  2. b) in tutti gli altri casi, il nuovo generatore a biomasse dovrà avere la certificazione ambientale con classe di qualita' “5  stelle”.

Inoltre, affinché la pratica vada a buon fine, è fondamentale che l’impianto termico sia: 

  • Installato da un professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti, con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008.
  • Accompagnato da un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti per l'intervento di risparmio energetico.
  • Alimentato da biocombustibili conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 17225 (legna, pellet).

Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante i seguenti dati:

  1. Causale del versamento, con riferimento alla norma: "Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)"
  2. Numero fattura con data  
  3. Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  4. Codice fiscale o Partita Iva del beneficiario della detrazione

Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore scaricabile nella pagina dedicata al prodotto specifico. 

Infine, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere questo beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-biomassa.html

 

2.b ECOBONUS: Detrazione fiscale al 65% per interventi di Riqualificazione Energetica Globale all'immobile (Comma 344)

Nel caso di riqualificazione globale dell’edificio, fermo restando tutti i punti e gli obblighi previsti per il punto precedente (Ecobonus 50%), ed in relazione ad un progetto complessivo di lavoro sull’intero immobile (involucro ed impianto), la detrazione prevista è del 65%, in dieci anni (tramite rate annuali di pari importo).

La Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e l’installazione di camini e stufe a biomassa certificati 4 stelle o superiore se sostituiscono un altro impianto a biomassa o 5 stelle nel caso di altre sostituzioni (gasolio, gas, etc…) o nuove installazioni.  

L'intervento può comprendere anche la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con uno a biomassa, fatti salvi tutti i vari requisiti prestazionali previsti dal generatore e dall'edificio come da norma prevista. In particolare si segnala che gli infissi per i quali l’immobile deve rispettare i limiti di trasmittanza termica previsti dal DL 192 del 2005 per abitazioni ubicate nelle zone climatiche C, D, E, F, come specificato nel vademecum ENEA. Per saperne di più visita il sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/riqualificazione-globale.html.

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono applicabili sia in caso di Riqualificazione Energetica all'impianto (Comma 347) che Riqualificazione Energetica Globale all'immobile (Comma 344) secondo quanto previsto dall’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020, definitivamente sancito attraverso la legge di conversione nr° 77/2020.




CONTO TERMICO

Conto Termico 2.0 Grazie all'incentivo "Conto Termico" puoi ricevere un rimborso fino al 65% sull'acquisto di un nuovo prodotto, a legna o pellet, in sostituzione al tuo vecchio. Riceverai la somma che ti spetta direttamente sul tuo conto corrente. Lo scopo principale del Conto Termico 2.0 è incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed ecosostenibili. Il riscaldamento domestico può incidere sulle emissioni di gas serra in atmosfera. Il Governo ha quindi deciso di premiare tutti coloro che sostituiranno le vecchie stufe e camini con apparecchi di ultima generazione in grado di garantire basse emissioni, alti rendimenti energetici e un risparmio costante nel tempo. Più in generale, sono state messe in atto una serie di iniziative destinate ad aiutare l'ambiente e favorire nel contempo anche la diminuzione del consumo energetico globale. Cosa rientra nel Conto Termico 2.0 e quali percentuali di rimborso copre? Al Conto Termico 2018 possono accedere privati cittadini e imprese. Gli incentivi previsti variano fino al 65% della spesa sostenuta, installazione compresa. Se si desidera, è possibile approfondire questo particolare aspetto nel sito GSE.

Privati e aziende possono utilizzare il Conto Termico 2018 per:

  • Sostituzione di caldaie e stufe a biomassa
  • Installazione di solare termico
  • Installazione di scaldabagno e pompa di calore
  • Installazione di impianti ibridi a pompa di calore
  • Installazione di pompe di colore

Conto Termico per stufe a pellet, a legna o camini Una delle situazioni più diffuse nell'applicazione del Conto Termico riguarda la sostituzione di vecchie stufe o caminetti aperti (non nuove installazioni). Se si possiede una stufa, una caldaia o un caminetto alimentati a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio è possibile sostituirli con una stufa a pellet o a legna, con una caldaia a pellet o con un termocamino di ultima generazione.




IVA AGEVOLATA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Con l’entrata in vigore della Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.Sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica pertanto l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.